Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  

Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 19.
(Contratti pubblici).

Articolo 19.
(Contratti pubblici).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

        Identico.


Pag. 84-85
 

Articolo 19-bis.
(Differimento dei termini relativi agli interventi per la ricostruzione del Belice).
 

        1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008.

         2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
         3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.